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Dossier

 
 
 
 
 
Psicologi in linea e caccia ai siti “pro ana” e “pro mia” per combattere i DCA
Il fenomeno. I Siti Web Pro Anoressia, conosciuti anche come siti Pro Ana, sembrano nascere negli USA, negli anni 1998/1999, espandendosi poi al continente europeo toccando per primi stati come Inghilterra, Francia e Spagna. In Italia sembrano giungere solo negli anni 2002/2003.

Il primo sviluppo dei siti Web Pro Anoressia si è registrato con la realizzazione di Blog (diari on-line). In questi diari molte ragazze3 dichiarano patologici obbiettivi di dimagrimento, tipicamente di carattere anoressico/bulimico, redigendo una sorta di diario sull’evoluzione del disturbo alimentare. In questo primo momento, dati i limiti di interazione, che uno strumento come il Blog permette, non si può parlare del movimento Pro Ana come di un fenomeno ben strutturato, seppure, questi diari on-line permettono già di scambiare consigli sui comportamenti restrittivi e, (cosa più importante) permettono un sostegno morale nel perseguimento degli obbiettivi.


Il fenomeno Pro Ana si struttura, più saldamente, con la nascita dei Forum privati Pro Ana. Forum che si dichiarano seguaci della Filosofia di Ana; filosofia che si contrappone alla classificazione dei comportamenti anoressici e bulimici, propria del mondo medico4.

Questi Forum sono accomunati ai Blog, soprattutto, dalla tipologia di persone che li frequentano. Avendo carattere privato, favoriscono la creazione di comunità virtuali, dove le ragazze discutono e si sostengono, nel perseguimento dell’obbiettivo della magrezza assoluta. Questi spazi5 sono, infatti, composti da un luogo di discussione principale, nel quale vengono discussi gli argomenti più importanti6, e da luoghi di discussione secondari7; sono inoltre caratterizzati da un rilevante numero di materiali incentivanti e rinforzanti il delirio sintomatologico (es: i 10 comandamenti di Ana, i motivi per non mangiare, come non farsi scoprire, i consigli per vomitare meglio, foto di modelle scheletriche, ecc.).

Una caratteristica peculiare, e tecnica, dei siti Web Pro Anoressia, è l’impossibilità di monitorarne la nascita e l’evoluzione, a causa della velocità con cui vengono chiusi e ricreati, rendendo inoltre inefficace un’azione repressiva.


Il progetto. Il progetto contro i disturbi del comportamento alimentare dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù fa parte di un programma di lavoro promosso congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero della Gioventù, avente per obiettivo la promozione di azioni di assistenza e prevenzione per le giovani generazioni.
Il progetto è stato collocato nell’area Media e web (Prevenzione Media, giornali, tv e Web), per l’azione informativa e di prevenzione che svolge sulla rete internet, come risposta al dilagare dei siti pro-ana e promia presenti sulla rete soprattutto per opporsi alla cattiva informazione veicolata ad adolescenti e giovani. In questi siti infatti l’anoressia viene rappresentata alla stregua di una “divinità” a cui le adolescenti si possono,
o meglio, si devono immolare. Si aderisce ad un “culto” che prevede “il decalogo dell’anoressica”, la preghiera ad “ana” e altre terribili modalità di relazione, aventi in definitiva come obiettivo finale l’autodistruzione della persona coinvolta.
L’attenzione posta dal progetto al rapporto tra disturbi del comportamento alimentare e internet ha fatto sì che anche i media iniziassero a occuparsi del fenomeno. Il progetto si è mosso lungo tre principali direttrici di lavoro: creazione del sito; creazione e pubblicazione di contenuti; monitoraggio dei siti pro-ana e pro-mia; intercettazione bisogni clinici. La progettazione, la creazione e la gestione di questo spazio è stata possibile grazie alla costituzione di un team di progetto composto da comunicatori, informatici, e soprattutto psicologi.
In questo modo, collaborando in maniera multidisciplinare, è stato realizzato il sito www.timshel.it. Il sito in linea dal giugno 2008 si è subito qualificato come un sito di riferimento. Le pagine viste fino luglio 2009 sono state 105.469 con una media giornaliera di 1.099 pagine, 18.775 i visitatori.
Altro aspetto del progetto è stato il monitoraggio dei siti pro-ana e pro-mia avente per scopo la valutazione dell’ampiezza del fenomeno e della sua evoluzione. Sono stati classificati e monitorati più di 170 siti, in gran parte di tipo “blog.” Individuati tramite motori di ricerca con parole chiave adeguate, sono stati memorizzati in una lista all’inizio del progetto (giugno 2008) e sono stati visitati periodicamente fino al settembre 2009 verificando, in particolare, alcuni punti: stato (attivo chiuso privato); ispirazione dei siti (pro-ana pro-mia misto); sesso dei titolari; età; anno di pubblicazione; contatore visite.


Un primo dato riguarda la mortalità di questo tipo di blog: a settembre 2009 ne sono rimasti attivi meno della metà e circa il 30% sono diventati privati (ad accesso riservato ad gli utenti registrati ed accettati). La quasi totalità dei siti esaminati è dedicata all’anoressia, circa il 94% dei siti si dedica indifferentemente all’anoressia e alla bulimia, il 2% solo alla bulimia, il 2% è di siti i cui titolari si dichiarano “pentiti”. Tutti i blog presi in esame e tuttora aperti sono risultati come blog ideati e gestisti da ragazze e giovani donne. La connotazione di genere resta stabilmente di tipo femminile. L’età è un poco spostata oltre l’adolescenza, 24 anni sembra essere l’età più diffusa, ci sono anche ragazze che dichiarano 27 e 29 anni. Le teenager sono una minoranza. Anche il livello culturale nella gran parte dei casi è alto, in gran parte si tratta di ragazze che frequentano la scuola superiore e l’università. La cifra grafica dei blog esaminati è di buon livello, a volte ricercata e attenta ai particolari, cosi come le letture consigliate e la musica risultano non banali e frutto di una scelta precisa.

La finestra aperta sulla rete ha determinato una reazione in ordine alle richieste di aiuto, che molto spesso si sono tradotte in richieste di tipo medico. E’ stato per questo attivato un numero telefonico dedicato, lo 06 68592265, presso la neuropsichiatria infantile dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il contatto telefonico è tenuto da psicologi dedicati a questo aspetto. All’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il modello d’intervento adottato per la cura e la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare è quello “multidisciplinare integrato” che prevede un lavoro sinergico tra le discipline, pediatriche, specialistiche psico-farmacologiche. Il servizio di consulenza telefonica tenuto da psicologi, ha permesso dunque oltre all’offerta di un ascolto qualificato delle esigenze dei vari interlocutori anche la possibilità di avviare percorsi diagnostici operativi nei casi più urgenti. Così molto spesso le telefonate che inizialmente si connotavano come telefonate fatte per avere informazioni, emergendo durante il colloquio situazioni di vero e proprio disagio, si sono tradotte in richieste di ricoveri diurni diagnostici. L’andamento delle telefonate è stato di circa 60/70 chiamate mensili con picchi nei mesi di novembre 2008 (conferenza stampa a palazzo Chigi) e nei mesi di marzo aprile e maggio 2009 (20-25 telefonate al giorno). La zona di provenienza è stata prevalentemente quella del centro Italia, seguita del sud Italia (Calabria e Campania) e dalle isole (Sicilia) con una minore incidenza del nord Italia.


Un altro elemento che si è potuto desumere dai colloqui telefonici è l’enorme bisogno di informazione al riguardo dei disturbi del comportamento alimentare che specialmente nelle isole è fortemente sentito, in particolare nelle scuole, come hanno potuto testimoniare insegnanti e presidi che per questo si sono rivolti al servizio del Bambino Gesù. Molti utenti del Sud e delle isole si sono rivolti a questo servizio telefonico lamentando l’assenza nelle loro regioni di centri di diagnosi e cura dei DCA, o per una reale assenza di questo servizio o per la scarsa informazione sull’attività di quelli esistenti.

Si può consultare il sito: www.timshel.it

 
Demansionamento e mobbing

Con sentenza n. 4063/2010, le Sezioni Unite della Cassazione ha affermato che, quando il demansionamento comporta guai di natura psicofisica relativi alla salute del lavoratore, lo stesso sfocia nel mobbing. La Suprema Corte ha stabilito che possa configurare una condotta lesiva anche da parte di una Amministrazione Pubblica allorquando a quest'ultima sia imputabile la violazione di specifici obblighi di natura contrattuale ex art. 2087 del c.c.

Tale comportamento è assimilabile a quello del datore di lavoro privato che nell'ambito della propria attività ha l'onere di provvedere alla tutela fisica e morale dei propri dipendenti. Nel caso di specie il datore di lavoro pubblico non ha garantito la permanenza di tali condizioni fin da costringere il proprio dipendente al pensionamento anticipato.

 
Sostituzione per maternità e mansioni diverse

Con sentenza n. 3598 del 16 febbraio 2010, la Cassazione ha affermato che l'assunzione di un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non preclude la possibilità, da parte dell'imprenditore, di utilizzare lo stesso lavoratore con mansioni diverse dalla persona sostituita. In pratica, il sostituito può svolgere mansioni diverse ma deve, comunque, esistere una correlazione di tipo causale tra l'attività del nuovo assunto e quella del dipendente assente.

 
Socio amministratore di società commerciale e doppia contribuzione

Con sentenza n. 3240 del 2010, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che non può essere pretesa da parte dell'Istituto Previdenziale la doppia iscrizione (IVS Commercianti e Gestione Separata) per soci di Società Commerciale (nella forma di S.r.l) che oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda con carattere di abitualità, siano anche amministratori della medesima società, percependo apposito compenso.

La Suprema Corte ha disatteso l'interpretazione fornita dall'Ente che sosteneva la possibilità di iscrizione del socio di società commerciale, alla gestione commercianti quale coadiutore della azienda commerciale e, contestualmente, l'iscrizione alla gestione separata per i compensi percepiti come amministratore della società, evidenziando che il criterio dettato dal comma 208 della legge n. 662/1996, sulla attività prevalente, opera in tutti i casi in cui i soggetti che devono essere iscritti alla gestione commercianti esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quale anche l'iscrizione alla gestione separata come amministratori.

 
Licenziamento dopo la CIGS e rispetto dei parametri previsti dalla legge 223/91

Con sentenza n. 2734 del 2010, la Cassazione ha affermato che l'imprenditore, dopo una procedura di cassa integrazione straordinaria, non è tenuto al rispetto dell'art. 24 della Legge n. 223/1991 (intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia) e può procedere al licenziamento anche di un solo dipendente.

 
Associazione in partecipazione ed elementi di prova

Con sentenza n. 2728 del 8 febbraio 2010, la Cassazione ha affermato che la verifica della sussistenza di una associazione in partecipazione, sulla base degli elementi riscontrati, esclude il carattere subordinato del rapporto di lavoro; tuttavia, non è vero l'inverso e cioè che quando non ci sia la piena dimostrazione dell'esistenza dell'associazione in partecipazione, si debba arrivare alla conclusione che il rapporto a natura subordinata, atteso che per la sua configurabilità occorrono specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti a causa della carenza di prova su una tipologia diversa.

 
Effetti della mancata impugnazione del licenziamento

Con sentenza n. 2676 del 5 febbraio 2010, la Cassazione ha affermato che la mancata impugnazione del provvedimento di licenziamento nel termine perentorio dei 60 giorni, preclude sia il reintegro in azienda che l'ordinaria azione di risarcimento del danno. La Suprema Corte ha affermato altresì che il breve termine di decadenza di 60 giorni è stabilito a garanzia della certezza della situazione di fatto. Da ciò discende che trascorso tale termine non può essere richiesto neanche il risarcimento del danno atteso che non è possibile far accertare giudizialmente l'illegittimità del provvedimento di recesso.

 
Trasferimento di reparto ed ipotesi di mobbing

Con sentenza n. 2615 del 5 febbraio 2010, la Cassazione ha affermato che il mero trasferimento di un lavoratore da un reparto all'altro, determinato da situazioni comportamentali rilevate all'interno dello stesso, non è affatto da considerare mobbing.

 
Sostituzione per maternità e mansioni diverse

Con sentenza n. 3598 del 16 febbraio 2010, la Cassazione ha affermato che l'assunzione di un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non preclude la possibilità, da parte dell'imprenditore, di utilizzare lo stesso lavoratore con mansioni diverse dalla persona sostituita. In pratica, il sostituito può svolgere mansioni diverse ma deve, comunque, esistere una correlazione di tipo causale tra l'attività del nuovo assunto e quella del dipendente assente.

 
Prescrizione di somme per lavoro straordinario

Con sentenza n. 947 del 20 gennaio 2010, la Cassazione ha affermato che in riferimento alle somme scaturenti da lavoro straordinario la prescrizione è quinquennale ex art. 2948 c.c.

 
Mansioni elementari, ripetitività e subordinazione

Con sentenza n. 794 del 19 gennaio 2010, la Cassazione, riferendosi ad un accertamento operato dagli organi di vigilanza dell'INPS, ha affermato che il livello professionale modesto dell'attività svolta, protratto per diverso tempo senza alcun contratto scritto atto a circoscriverne il perimetro, nell'ambito di una organizzazione disciplinata dal responsabile del magazzino (sia pure all'esterno dell'azienda), senza assunzione di rischi da parte del lavoratore, configura la subordinazione, pur in presenza di pagamenti effettuati con partita IVA.

 
Corte Suprema di Cassazione Ufficio del massimario e del ruolo - Il mobbing - relazione 142 del 10 novembre 2008.
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Sentenza della Corte di Cassazione sul mobbing n.ro 22858 - 11 settembre 2008.
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Sintesi della Sentenza della Corte di Cassazione sul mobbing e i sindacati n. 12738 -del 26 marzo 2008.
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Legge 101 del 6 giugno 2008 su onere della prova recepisce le indicazioni dell'Unione Europea in materia di diritti e discriminazioni rafforzando alcuni aspetti di particolare interesse rispetto alla tutela e sostegno al diritto di maternità e paternità - Modifica il Dlgs 215/ 2003 contro le discriminazioni in base alla razza e all'origine etnica e il Dlgs 216/ 2003 contro le discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro ( art. 8-quater - septien).
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Direttiva 54/2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
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